Sapere come ottenere l’equipollenza della laurea è fondamentale per partecipare a molti concorsi pubblici. I bandi, infatti, di norma prevedono il possesso di specifici titoli di studio ed è cruciale sapere quali lauree possono essere considerate idonee per l’ammissione alle selezioni, anche se hanno denominazioni differenti o appartengono a precedenti ordinamenti.
Se, alla luce delle numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli ultimi decenni, vi sentite confusi rispetto al valore del vostro titolo accademico e temete di perdere preziose opportunità professionali, non preoccupatevi!
In questo articolo spiegheremo in cosa consiste e come ottenere l’equipollenza della laurea per poter essere ammessi ai concorsi che vi interessano.
Continuate la lettura per approfondire, in particolare, i seguenti punti:
- Cos’è l’equipollenza della laurea?
- Equipollenza della laurea vs equiparazione
- Quali sono le lauree equipollenti?
- Equipollenza lauree del vecchio ordinamento
- Equipollenze stabilite con provvedimenti successivi
- Qual è la laurea per partecipare ai concorsi
Cos’è l’equipollenza della laurea?
L’equipollenza tra titoli di studio conseguiti in Italia rappresenta la possibilità di considerare due o più titoli ufficialmente equivalenti a tutti gli effetti. Ovvero, di considerarli dotati dello stesso valore legale e della medesima efficacia giuridica.
In termini più semplici, potremmo dire che, se due titoli sono equipollenti, ciò significa che sono utilizzabili per gli stessi scopi in tutte le situazioni.
Per valutare l’esistenza o meno di questa totale equivalenza, occorre identificare determinate corrispondenze tra titoli accademici con differenti denominazioni o appartenenti a diversi ordinamenti universitari.
Detto così, può sembrare qualcosa di particolarmente difficile. In realtà, è meno complicato di quanto si possa pensare. Nel tempo, infatti, sono stati emanati appositi decreti che univocamente stabiliscono l’equipollenza e l’equiparazione tra lauree del vecchio e del nuovo ordinamento (D.M. 509/99) e anche tra quelle del nuovo e del cosiddetto nuovissimo ordinamento (D.M. 270/04).

Equipollenza laurea vs equiparazione
Quando ci si informa sull’equipollenza della laurea che si è conseguita, capita spesso di imbattersi in un altro concetto, quello di equiparazione.
Ma cosa vuol dire “titolo equiparato” e che differenza c’è con uno equipollente?
L’equipollenza e l’equiparazione delle lauree potrebbero sembrare la stessa cosa. Superficialmente si potrebbe pensare che si tratti di sinonimi interscambiabili e nel linguaggio comune è effettivamente così che vengono usati. In senso stretto, tuttavia, i due termini si riferiscono a casi leggermente differenti.
Per equipollenza s’intende l’equivalenza a tutti gli effetti tra titoli di studio del vecchio e del nuovo ordinamento o tra un titolo conseguito all’estero e il suo corrispondente conseguito in Italia ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
È importante tenere presente che l’equipollenza non presuppone una totale identità delle materie inserite nei piani di studio di due o più percorsi accademici. Essa implica solo che esiste un livello tale di affinità da garantire che i laureati siano in possesso delle competenze richieste dal ruolo per il quale si candidano.
In virtù dell’equipollenza, un laureato in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, ad esempio, può partecipare a un concorso per cui è richiesto come requisito la laurea in Architettura o in Ingegneria civile.
L’equiparazione, invece, è la corrispondenza tra titoli di studio pre-riforma del 1999 e titoli post-riforma del 3+2 o tra i titoli del nuovo ordinamento (D.M. 509/99) e quelli dell’ordinamento successivo al D.M. 270/04.
Quali sono le lauree equipollenti?
Per verificare l’eventuale equipollenza della laurea di cui si è in possesso con altri titoli bisogna far riferimento ai provvedimenti ministeriali adottati nel corso degli anni. Per quanto riguarda equipollenza della laurea ed equiparazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, esistono quattro differenti casi:
- equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento;
- equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle classi di laurea specialistica (D.M. 509/99) e magistrale (D.M. 270/04);
- equiparazione delle lauree specialistiche a quelle magistrali;
- equiparazioni tra lauree triennali ex D.M. 509/99 ed ex D.M. 270/04.
Il discorso, invece, è diverso per l’equipollenza dei titoli esteri. Per i titoli rilasciati da istituzioni internazionali, infatti, non c’è una regola generale e la situazione deve essere valutata caso per caso.
Equipollenza lauree del vecchio ordinamento
Per quanto riguarda l’equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento (pre-riforma del 1999), il ministero ha predisposto una tabella in cui nella prima colonna sono indicate le lauree equipollenti e nella seconda i titoli di base richiesti dai bandi di concorso. Inoltre, per ciascuno dei titoli è specificato anche il riferimento normativo (decreto interministeriale, legge o regio decreto) con cui è stata stabilita tale equivalenza.
È fondamentale considerare che l’equipollenza della laurea indicata nella prima colonna con quella presente nella seconda è “a senso unico”. Questo significa che, ad esempio, se la laurea in Economia bancaria è equipollente a quella in Economia e commercio, quella in Economia e commercio non è automaticamente equipollente a quella in Economia bancaria.
Tra i titoli equipollenti, inoltre, non vale la proprietà transitiva. Vale a dire che, se due lauree sono equipollenti allo stesso titolo, questo non significa che siano anche equipollenti tra loro.
Per esempio, sia la laurea in Economia bancaria che quella in Economia del turismo sono equipollenti alla laurea in Economia e commercio, ma la laurea in Economia bancaria e quella in Economia del turismo non sono equipollenti tra loro.
Equipollenze stabilite con provvedimenti successivi
Nel corso del tempo è stata dichiarata l’equipollenza ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici anche tra altre lauree non incluse nella tabella menzionata in precedenza. In questi casi i riferimenti normativi sono tre decreti interministeriali.
Nel dettaglio, quello del 15 febbraio 2011 ha stabilito l’equipollenza del diploma di laurea in Giurisprudenza al diploma di laurea in Scienze politiche. Quello del 15 gennaio 2013, invece, ha reso equipollenti le lauree specialistiche e magistrali in Biotecnologie industriali delle classi 8/S e LM-8 alle lauree specialistiche e magistrali in Biologia delle classi 6/S e LM-6, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.
Infine, il decreto interministeriale del 28 giugno 2011 ha sancito l’equipollenza per la partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario delle lauree specialistiche e magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche delle classi 9/S e LM-9 alle lauree specialistiche e magistrali in Biologia delle classi 6/S e LM-6.

Qual è la laurea per partecipare ai concorsi
Dopo tutte queste informazioni a proposito di equipollenza della laurea ed equiparazione, alcuni potrebbero sentirsi un po’ confusi e chiedersi quale sia, in definitiva, la laurea che consente di partecipare ai concorsi pubblici.
Di norma, in Italia la partecipazione ai concorsi pubblici per ruoli nei quali è previsto il possesso della laurea è riservata a coloro che hanno conseguito un diploma di laurea pre-riforma del 1999, una laurea specialistica (D.M. 509/99) o una magistrale (D.M. 270/04).
Ciò non significa, però, che non possano esistere eccezioni. La singola amministrazione che emette il bando di concorso può stabilire autonomamente quale sia il titolo d’accesso (a volte potrebbe bastare la laurea triennale). Pertanto, per sapere con certezza quale sia la laurea che consente di partecipare a una selezione, è necessario fare riferimento ai requisiti di ammissione dettagliati nel bando del concorso a cui si è interessati a prendere parte.
Un discorso a parte, infine, meritano i concorsi per l’insegnamento. In questo caso, infatti, i requisiti di ammissione cambiano a seconda della classe di concorso e le equipollenze e le equiparazioni tra i titoli possono essere fatte valere solo entro certi limiti. Per approfondire l’argomento, si consiglia pertanto di consultare la sezione dedicata sul sito del Ministero dell’Istruzione.



