Il governo ha dato ieri l’ok definitivo al decreto legislativo che regola i parametri di solvibilità e l’eventuale commissariamento degli atenei in dissesto finanziario. Dopo il lasciapassare delle commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti. Il provvedimento, che è ora in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che i conti delle università siamo messi sotto osservazione e stabilisce i criteri con i quali si individua il dissesto.
Il passaggio parlamentare ha “addolcito” l’immediatezza delle misure sanzionatorie previste dalla versione originaria del provvedimento, stabilendo che prima del commissariamento vero e proprio venga avviato un iter “intermedio”.
Le ipotesi in questo caso sono due, definite in una nota del Miur da “cartellino giallo“. Una prima ipotesi riguarda il caso di “disequilibrio economico e finanziario e patrimoniale temporaneo”, nel qual caso l’ateneo avvia un iter di risanamento sotto la vigilanza dei ministeri delle Finanze e dell’Università.
L’altro caso, più grave, è quello dell’incapacità dell’università in difficoltà economica a pagare i debiti liquidi ed esigibili: questa fattispecie necessita che sia messo a punto e rispettato un piano di rientro in tempi certi.
Ancora più grave, e quindi da “cartellino rosso”, l’ipotesi che le due procedure precedenti non servano a rimettere in sesto le casse dell’ateneo. Il commissariamento, in questa terza eventualità, ha l’obiettivo di riportare in equilibrio i conti garantendo comunque il mantenimento di “un livello soddisfacente nella qualità della didattica e della ricerca”.
Sarà l’Anvur, Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca e dell’università, a stabilire al termine della gestione commissariale se l’ateneo ha ancora i requisiti per l’accreditamento o per un’eventuale fusione o federazione con altre università.
In generale, il decreto stabilisce che nella gestione economica e finanziaria le università hanno l’obbligo di evitare disavanzi eccessivi e di operare secondo obiettivi di efficacia, efficienza e trasparenza. L’eventuale fase di squilibrio economico, finanziario o patrimoniale viene rilevata dall’organo di controllo contabile.