Oggi, 23 maggio 2025, il Ministero dell’Istruzione pubblicherà gli esiti delle domande di mobilità docenti. La data, attesa da migliaia di insegnanti, è stata confermata con l’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio.
Gli esiti saranno disponibili sul sito istituzionale dell’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di riferimento. In parallelo, ciascun interessato dovrebbe ricevere una comunicazione via mail all’indirizzo inserito al momento della domanda attraverso il portale ministeriale Istanze Online.
Come viene organizzata la mobilità docenti?
Dopo la pubblicazione ufficiale degli elenchi, gli insegnanti potranno conoscere la loro nuova destinazione a cui sono stati assegnati o, in alternativa, prendere atto del mancato trasferimento. L’elenco pubblicato sui siti UST riporta in modo dettagliato per ciascun docente:
- scuola assegnata
- punteggio ottenuto
- tipologia di posto richiesto
- eventuale precedenza riconosciuta
Tuttavia, le comunicazioni non riguardano solo i docenti. Infatti, le stesse informazioni verranno trasmesse anche alla scuola di provenienza, a quella di destinazione e alla Ragioneria territoriale dello Stato competente.
Tutti i trasferimenti avranno effetto a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico e sarà compito dei dirigenti scolastici attestare l’effettiva assunzione di servizio dei docenti, informando sia l’UST che la Ragioneria.
Mobilità docenti volontaria e vincoli triennali
Un punto chiave del meccanismo della mobilità docenti è rappresentato dai vincoli successivi al trasferimento. Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale in vigore, i docenti che hanno ottenuto una nuova sede su espressa richiesta non potranno presentare nuove domande per i successivi tre anni scolastici.
Il vincolo triennale, però, si applica esclusivamente quando il docente, nella domanda di mobilità, indica una sola opzione come sede di destinazione. Questa scelta viene quindi considerata come espressione di interesse specifico per quella sede, e proprio per questo si ritiene opportuno garantire una maggiore stabilità, evitando trasferimenti frequenti.
L’obiettivo del vincolo è infatti quello di favorire la continuità didattica e una migliore organizzazione all’interno dell’istituto scolastico.
Rinunce al trasferimento, regole e limiti
L’impossibilità di rinunciare al trasferimento ottenuto rappresenta un altro punto chiave del sistema di mobilitazione docenti. Infatti, una volta accettata la domanda il trasferimento diventa definitivo.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni circoscritte che consentono la rinuncia in casi straordinari, tra cui:
- La sopravvenienza di gravi problemi personali o familiari,
- Il fatto che il posto di provenienza sia rimasto vacante,
- Se la rinuncia non incide negativamente sull’organico e sulle operazioni già completate.
Nel caso in cui l’amministrazione decide di accogliere la richiesta di rinuncia, il posto reso nuovamente disponibile non influenzerà i trasferimenti già effettuati, né comporterà la necessità di ripetere o modificare le assegnazioni.
Ho ottenuto il trasferimento, cosa devo fare ora?
Per coloro che risultano assegnati a una nuova sede, l’effettiva presa di servizio avverrà con l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026. Le modalità operative saranno comunicate dalla nuova scuola di destinazione e i docenti dovranno presentarsi per la firma del contratto e l’ufficialità dell’assunzione.
Nel frattempo, è consigliabile prendere contatto con la segreteria della scuola interessata e richiedere informazioni riguardo date, documenti richiesti ed eventuali attività preliminari. Inoltre, allo stesso tempo, i dirigenti delle istituzioni scolastiche dovranno trasmettere le relative comunicazioni alle autorità competenti, completando l’iter amministrativo della mobilità docenti.
Mobilità docenti e passaggi di ruolo
Oltre ai tradizionali trasferimenti da una scuola all’altra, gli esiti pubblicati oggi includono anche i cosiddetti passaggi di cattedra e passaggi di ruolo. Delle operazioni che permettono ai docenti di cambiare grado di scuola (es. da primaria a secondaria) o disciplina, in base ai titoli posseduti e alla disponibilità dei posti.
Anche in questi casi, valgono le stesse regole in materia di vincoli triennali e limitazioni alle successive richieste di mobilità. I docenti interessati a questo tipo di passaggio devono aver rispettato le scadenze previste dall’ordinanza e possedere i requisiti professionali adeguati.


