praticantato avvocato professione
E’ da tenere presente poi che il “mentore” potrà essere un avvocato con almeno due anni di anzianità. Al momento dell’iscrizione al Consiglio dell’Ordine, requisito fondamentale per iniziare il praticantato per diventare avvocato, si riceverà un libretto numerato e vidimato dal Presidente, diviso in tre parti.
La prima riguarda le udienze alle quali si assiste, la seconda parte del libretto riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti ai quali si è collaborato nella redazione, la terza parte riguarda infine le questioni giuridiche di maggiore interesse a cui si ha assistito o collaborato.
Nota dolente per i giovani aspiranti avvocati nel praticantato da avvocato è la retribuzione. Per diventare avvocato, economicamente parlando infatti non sono dovuti per legge corrispettivi durante il praticantato da avvocato.
Tuttavia il Codice Deontologico Forense prevede all’art. 26 – (Rapporti con i praticanti) che “L’avvocato deve fornire al praticante avvocato un adeguato ambiente di lavoro ,riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto”. Tuttavia questo rimane alle discrezioni dell’avvocato “tutor”.
Oltre che dalle norme dell’ordinamento forense, l’attività del praticantato da avvocato abilitato al patrocinio è disciplinata dagli artt. 2229-2238 del codice civile relativi alla professioni intellettuali.

