Test di ammissione 2013, ecco come cambia il bonus maturità
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Test di ammissione 2013, ecco come cambia il bonus maturità

da | Giu 2013 | News | 0 commenti

Bonus maturità, si cambia. Come anticipato al momento dell’annuncio della decisione di rinviare a Settembre i test di ammissione 2013 per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha emanato un nuovo decreto – che va a sostituire il D.M. n. 334 del 24 Aprile scorso – contenente il calendario aggiornato delle prove di selezione e la nuova tabella per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo.

Il nuovo decreto conferma il limite degli 80 centesimi, voto minimo a partire dal quale è possibile ottenere i punti del bonus maturità (che andranno da 1 a 10), ma introduce un’importante modifica nel meccanismo di calcolo. Per l’assegnazione del bonus, infatti, non ci si baserà più sulla media d’istituto, ma si terrà conto delle votazioni assegnate dalla singola commissione esaminatrice.

Rispetto alla precedente versione, resta invece il sistema dei percentili, benché molto semplificato: secondo quanto recita il decreto, i punti aggiuntivi potranno essere concessi solo ai diplomati “il cui voto sia non inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d’esame nell’anno scolastico 2012/13″. I voti che rappresenteranno l’80esimo percentile saranno pubblicati sul portale UniversItaly entro il 30 Agosto 2013.

La nuova tabella prevede i seguenti criteri di assegnazione del bonus maturità:

Voto dell’esame di Stato (non inferiore all’80esimo percentile) / Punteggio

  • 100 e lode / 10 punti
  • 99-100 / 9 punti
  • 97-98 / 8 punti
  • 95-96 / 7 punti
  • 93-94 / 6 punti
  • 91-92 / 5 punti
  • 89-90 / 4 punti
  • 86-87-88 / 3 punti
  • 83-84-85 / 2 punti
  • 80-81-82 / 1 punto

I suddetti criteri sono validi per tutti i corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale, ad eccezione di quelli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie, per i quali ciascun ateneo attribuirà in base a principi autonomamente determinati il bonus maturità ai candidati (secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 21 del 14 gennaio 2008).

Nel decreto sono stati anche sciolti i dubbi rispetto alla valutazione del voto di diploma per coloro che abbiano conseguito il titolo in anni scolastici precedenti, specificando che in tali casi si terrà conto dei percentili a livello provinciale (o, laddove ciò non fosse possibile, di quelli a livello nazionale) dell’a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma.

Nonostante gli sforzi del ministero per placare le polemiche che hanno costretto addirittura allo slittamento di due mesi dei test di ammissione, la nuova tabella per l’attribuzione del bonus maturità sembra evitare solo in parte le disparità che si generavano con il precedente sistema di calcolo. Sebbene, infatti, non si potranno più ottenere punteggi differenti a parità di voto di diploma, resta il fatto che quanti si ritroveranno una commissione esaminatrice “di manica larga” o provengono da una classe di studenti particolarmente brillanti rischiano di non riuscire a raggiungere affatto l’80esimo percentile, a meno di ottenere il massimo dei voti.

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